NOVITA’ DI CONTABILITA’ GENERALE DELLO STATO
Il decreto semplificazioni (decreto legge n.73 del 21 giugno 2022 convertito in legge n.122 del 4/8/22) pubblicato nella G.U. del 19/8/22, ha introdotto alcune novità e modifiche alla contabilità generale dello stato:
1)È stato abolito l’obbligo di far vidimare ogni quattro mesi il registro repertorio, ma potrà essere richiesto dall’agenzia delle entrate per eventuali controlli e il Direttore se non lo consegna è soggetto a penalità pesanti (art.1)
2) Il termine di registrazione dei contratti pubblici all'agenzia delle entrate (cioè quelli stipulati con la presenza dell’ufficiale rogante), è stato portato a 30 giorni ( art. 14). Come è noto i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie non sono ritenuti pubblici per la mancanza dell'ufficiale rogante e quindi non vanno registrati
3) E’ stato eliminato l’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria dei contratti stipulati mediante scrittura privata (art.17), cioè quelli di importo inferiore alle soglie comunitarie
4)Nuove disposizioni sui pagamenti dello stato (art. 30)
6)Le spese di contratto vengono versate entro 5 giorni dall’impresa
7)I vaglia cambiari della banca d’italia sono stati aboliti
8)I conti giudiziali non vengono più trasmessi alla Corte dei conti da parte delle Ragionerie territoriali (art.32). Queste ultime però potranno sempre comunicare alla Corte eventuali irregolarità del conto giudiziale
NUOVA MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI CONTI GIUDIZIALI
Con il Codice di giustizia contabile (decreto legislativo n.174 del 2016), all’art.139 è stato stabilito che il conto giudiziale è reso alla propria amministrazione, la quale individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni dall’approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.
In un primo tempo la suddetta disposizione non è stata subito applicata in quanto la Corte dei conti-sezioni riunite- con il parere del 15/2/18 – precisò che i conti giudiziali continuassero ad essere rassegnati alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, in quanto il Codice succitato non avrebbe modificato la procedura dei controlli contabili demandati alle Ragionerie.[1]
Solo nel 2020 si è avuta una esatta interpetrazione dell’articolo 139, sempre ad opera della Corte dei conti, la quale con parere del 10/9/2020 n.4, ha confermato l’invio del conto giudiziale alla propria amministrazione, ove il responsabile del procedimento lo parifica e lo invia alla competente Ragioneria territoriale competente per il controllo di regolarità amministrativo-contabile. Detta Ragioneria, dopo aver apposto il visto di regolarità contabile, restituisce il conto al responsabile del procedimento di cui sopra, che provvede al deposito presso la Corte dei conti.
La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 205151 del 16/10/2020, ha individuato il responsabile del procedimento nella figura del funzionario delegato.
Quindi il contabile dell’istituto penitenziario presenta al proprio Direttore il conto giudiziale, per la parificazione, cioè la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’ammini-strazione. Dopodichè il Direttore lo trasmette alla competente Ragioneria territoriale dello Stato per il visto di controllo contabile previsto dal decreto legislativo n.123 del 2011,[1] la quale restituisce il conto al funzionario delegato che alla fine provvede a depositarlo presso il competente Ufficio regionale della Corte dei conti.
Solo con il deposito del conto presso la Corte dei conti il contabile viene sottoposto al giudizio di conto automaticamente.
La trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei conti ora avviene telematicamente tramite il sistema informatico Sireco, come disposto dalla Ragioneria generale dello Stato.
_________
[1] Art.16 del decreto legislativo 123/11, in materia di controlli delle Ragionerie territoriali dello Stato.
CONTI GIUDIZIALI – UNA SENTENZA ASSURDA
La sezione regionale calabria della Corte dei conti con la sentenza n. 104 del 2020 ha pronunciato la improcedibilità del conto giudiziale del materiale rassegnato da una funzionaria contabile di un istituto della Calabria, perché quest’ultima ha contabilizzato anche beni di cui non ha la custodia, in quanto dati in uso nell’istituto o dati in consegna al personale.
La Corte in sostanza ha applicato il D.P.R.254 del 2002 (regolamento dei consegnatari cassieri delle amministrazioni statali) secondo il quale il:
a)consegnatario per debito di custodia, è colui che è responsabile delle materie ricevute in custodia fino a quando non abbia ottenuto legale discarico ed è tenuto alla presentazione del conto giudiziale;
b)consegnatario per debito di vigilanza, è colui che riceve in affidamento materiale che è utilizzato per il funzionamento degli uffici e non è tenuto a rassegnare il conto giudiziale, ma deve provvedere a rendicontare il materiale di cui ha la vigilanza.
La Corte dei conti regionale della calabria ha deciso che questa distinzione si applica anche negli istituti penitenziari, nonostante questi ultimi fossero disciplinati dal regolamento di contabilità carceraria (R.D. maggio del 1920), ove si parla di “contabile” e non di consegnatario.
Leggendo la sentenza non si fa alcun cenno alla figura del contabile che assume la gestione del materiale degli istituti penitenziari e quindi ben diverso dal consegnatario delle altre amministrazioni statali.
Né si legge che il predetto regolamento fu emanato per disciplinare quegli aspetti contabili particolari legati alla complessità dell’attività contabile degli istituti penitenziari, per cui trattasi di una normativa speciale (lex specialis), che secondo l’ordinamento giuridico prevale sulla normativa generale quando tratta della stessa materia (nella fattispecie il materiale occorrente per il funzionamento delle strutture).
Infatti, nel regolamento contabile del 1920 che si applica soltanto negli istituti penitenziari non viene fatta distinzione fra debito di custodia e debito di vigilanza, poiché tutto il materiale dell’istituto è in consegna al contabile e quindi va da sé che nel conto giudiziale va contabilizzato tutto il materiale dell’istituto.
I giudici di quella sezione hanno completamente ignorato il principio della prevalenza della normativa speciale su quella generale, principio che è corrente in numerose sentenze della stessa Corte !.
Principio, tra l’altro, che si trova anche in tante circolari della Ragioneria generale dello Stato, la quale più volte ha precisato che il DPR 254/02 si applica negli istituti penitenziari limitatamente a quegli aspetti non disciplinati dal regolamento di contabilità carceraria. E la gestione del materiale è disciplinata da quest’ultimo regolamento quindi va da sé che il DPR 254 non si applica per la gestione del materiale.
Ma il giudice è arrivato addirittura a dichiarare che è anticostituzionale il fatto che il contabile debba rassegnare il conto per tutto il materiale e il consegnatario solo il materiale che ha in custodia, ignorando che la normativa del 1920 è speciale e quindi non è anticostituzionale, principio che spesso la Corte costituzionale ha stabilito in molte sentenze.
Ma ciò che sconvolge è che il rappresentante dell’amministrazione non abbia nemmeno opposto resistenza e far presente la necessità di questa normativa speciale che ha la prevalenza su quella ordinaria e ciò ha consentito giudicare la Corte in un modo fuori di ogni ragione logica.
Per comprendere bene gli effetti devastanti della sentenza occorre precisare che i contabili degli istituti penitenziari contabilizzano nel proprio conto giudiziale tutti i beni esistenti nell’istituto ove prestano servizio, come previsto dal regolamento di contabilità penitenziaria, perché non può esistere un consegnatario per debito di vigilanza. Infatti, all’interno dell’istituto opera personale del Corpo di polizia che istituzionalmente non può assumere compiti contabili (leggasi il mio articolo in questo sito: il maneggio del materiale da parte del personale del Corpo).
Per tale motivo il regolamento contabile carcerario stabilisce che tutto il materiale dell’istituto debba essere contabilizzato nel conto giudiziale del contabile.
In tutte le regioni d’Italia e da sempre i contabili degli istituti compilano i conti giudiziali nel suddetto modo e attualmente utilizzano il sistema informatico Sigma che prevede tutto il materiale esistente nell’istituto. E finora non si erano mai riscontrati rilievi del genere.
Ora, per effetto di questa sentenza soltanto i contabili degli istituti della calabria devono eliminare dal proprio conto il materiale di cui non hanno la custodia, provvedendo allo scarico di ingente materiale motivandolo con la sentenza in parola.
Nelle altre regioni invece tutto proseguirà come sempre e quindi avremo due tipi di conti giudiziali: in calabria si contabilizza soltanto il materiale per debito di custodia e nelle altre regioni tutto il materiale, giusto come prevede dal regolamento di contabilità carceraria.
E’ evidente l’assurdità di tale sentenza e non se ne comprende il motivo.
I PRELEVAMENTI IN CONTANTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO E IL RENDICONTO SUPPLETIVO
LIMITAZIONE DEI RESIDUI
L’art.61 della legge di contabilità generale dello Stato n. 2440 del 1923, ancora in vigore, prevede che “Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell’esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all’esercizio scaduto.La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria. Al termine dell’esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata.
La suddetta facoltà del funzionario delegato di prelevare fondi di bilancio in contanti per provvedere al pagamento di quelle spese impegnate entro il 31/12 fino al 31 marzo, per poi rendicontarle in un apposito rendiconto, detto suppletivo, è ribadita annualmente dalla rituale circolare del MEF sulla chiusura dell’anno, quindi è da considerarsi sempre valida e non inapplicabile come purtroppo tanti colleghi e alcuni Prap ritengono erroneamente.
Infatti, risulta un diffusa confusione a seguito dell’abolizione, nel 2016, dell’art.346 del R.C.G.S. che prevedeva la possibilità di accreditare i fondi di bilancio sul c/c intestato al funzionario delegato e il Dipartimento ribadì questo divieto disponendo delle eccezioni soltanto per i fondi necessari per il pagamento delle mercedi, sussidi detenuti e interessi sul peculio, in quanto i pagamenti devono essere per forza effettuati in contanti (Non si può non osservare che se c’è stato un divieto di versare sul c/c postale tale divieto dovrebbe applicarsi per tutti i capitoli !)
Ma è doveroso precisare che il divieto vale per il versamento dei fondi di bilancio sul c/c postale e non per il prelevamento dei fondi in contanti presso la Tesoreria provinciale dello Stato a cura del contabile. Infatti, è opinione diffusa che il prelevamento dei fondi di bilancio debba avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale e soltanto per quei capitoli relativi ale mercedi, sussidi e interessi.
Tanto è vero che erroneamente si crede che sia stato abolito in tal modo il rendiconto suppletivo per la rendicontazione degli ordini di pagamento da gennaio a marzo dell’anno successivo, ma non si capisce il perchè di tale confusione, visto che chiaramente la circolare del Mef sulla chiusura dell’esercizio, come già detto, prevede la possibilità (senza specificare per quali capitoli) di prelevare in contanti e poi eseguire i pagamenti fino a marzo rendicontandoli in un apposito rendiconto detto suppletivo.
Sempre la suddetta circolare di fine anno precisa due raccomandazioni:
a)limitare le richieste dei residui in quanto esse intaccherebbero la massa spendibile per l’esercizio successivo. Ad es. se su un capitolo il bilancio dello Stato, preparato a ottobre, sono stanziati per il 2020 euro 1.000 e si chiedono in conto residui duecento euro, per la competenza del 2020 i fondi si riducono a 800, se invece non si richiedono residui la competenza rimane a 1.000;
b)limitare al massimo i prelevamenti in contanti al fine di evitare eventuali versamenti entro il 31 marzo di somme inutilizzate, ma limitare non significa divieto di prelevare. .
Le raccomandazioni di cui sopra, ribadite ogni anno dalla circolare di chiusura di fine anno, dimostrano che i prelevamenti in contanti sono consentiti e per tutti i capitoli e che possono essere effettuati pagamenti in contanti fino a marzo e quindi la necessità del rendiconto suppletivo.
Pertanto, non si comprende come alcuni funzionari contabili, anche capo area di Prap, abbiano una convinzione diversa da quello che dispone tale circolare che leggono sicuramente a fine anno.
LIMITE DI SPESA
DEL FUNZIONARIO DELEGATO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA[1]
La legge di contabilità generale dello Stato non fissa espressamente l’importo massimo di spesa che il funzionario delegato può disporre per i pagamenti.
Soltanto nel 1990, con l’art. 37 della legge 395 (riforma del Corpo di polizia penitenziaria), fu disposto che il funzionario delegato potesse provvedere a spese nei limiti di lire 200 milioni (euro 103.291,37), e da allora nella prassi si è sempre detto erroneamente di limite di spesa a disposizione del funzionario delegato dell’A.P .
Ma tale limite riguardava, invece, le spese in economia, in quanto l’art. 37 suddetto modificava il primo comma dell’articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967,[2] e l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 3 gennaio 1987 n.1, convertito dalla legge 6 marzo 1987 n.64,[3] che trattavano le spese in economia dell’amministrazione penitenziaria.
Per le altre spese, infatti, non esiste un limite di spesa (si pensi al pagamento delle mercedi detenuti ammontanti nei grandi Istituti a centinaia di migliaia di euro), fino a quando nel 1994 l’articolo 9 del D.P.R. 367, ha stabilito per tutte le amministrazioni statali che l’amministrazione competente accredita i fondi ai funzionari delegati per le spese concernenti l’attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi, nei limiti di lire 2.500.000.000 (euro 1.291.142,24), per ogni singola apertura di credito (limite che è stato abolito dal 2020).
Quindi, accertato che il limite di 200 milioni di lire disposto con l’art. 37 della legge 395/90 riguarda le spese in economia, va rilevato che tale disposizione è ormai superata, in quanto il nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n.50/16) ha abrogato il precedente codice, che disciplinava all’art.125 le procedure in economia, le quali ora non esistono più per le forniture, servizi e lavori, perché non trattate dal nuovo Codice degli appalti (infatti non c’è più traccia della dicitura “economia”).
In sostanza, allo stato attuale il funzionario delegato non effettua più spese in economia con i fondi assegnati con le aperture di credito, ma spese delegate rientranti nell’art. 9 del D.P.R. 367/94 succitato.
Rag. Gerardo Canoro
[1] Da “Il funzionario delegato dell’A.P.” del rag. Canoro G.
[2] Prevedeva il limite di spesa in economia del funzionario delegato di lire 50 milioni
[3] Prevedeva il limite di spesa in economia del funzionario delegato di lire 100 milioni
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL REGOLAMENTO CONTABILITA’ CARCERARIA
Per meglio comprendere il remoto regolamento di contabilità carceraria bisogna riportarsi all’epoca dell’emanazione avvenuta nel 1920, quando l’amministrazione carceraria era alle dipendenze del Ministero degli interni e i funzionari direttivi dipendevano funzionalmente dalla Prefettura e gerarchicamente dall’allora Procuratore del re.
La gestione dei fondi di bilancio era affidata al Ministero degli interni che provvedeva ad assegnare i fondi alla Prefettura competente per territorio, la quale anticipava i fondi al carcere.
Per tale motivo in quell’epoca non esisteva la figura del ragioniere capo (ora capo area), cioè il funzionario che effettua il riscontro contabile in quanto il Direttore non emetteva titoli di spesa perchè non gestiva fondi di bilancio, tanto è vero che in tutto il regolamento non vi è nessun articolo che tratti di esecuzione di spese di bilancio e le funzioni del Direttore, del Vice direttore e del contabile riguardano soltanto le gestioni fuori bilancio e del materiale.
La svolta avvenne con il passaggio dell’amministrazione carceraria dal Ministero degli interni a quello della giustizia, con l’emanazione del regio decreto n.1890 del 28 giugno 1923, che dotò gli istituti di autonomia contabile e il Direttore fu autorizzato ad emettere titoli di spesa. Infatti, fu disposto l’esonero degli uffici di ragioneria delle Prefetture dalla gestione contabile delle carceri e l’attribuzione all’amministrazione penitenziaria centrale di emettere “anticipazioni”[1] ai Direttori delle carceri principali per il pagamento delle spese di funzionamento.
In quell’anno fu emanato anche la nuova legge di contabilità generale dello Stato e l’anno successivo il relativo regolamento, tuttora vigenti, con i quali fu prevista l’emissione di aperture di credito a favore dei funzionari delegati, in sostituzione delle preesistenti “anticipazioni”.
Sorse così la necessità del ragioniere che apponesse il visto sui titoli di spesa (riscontro contabile) che emetteva il Direttore e ciò fu statuito con l’art. 301 del regolamento degli II.PP. (n.787 del 1931) “il ragioniere dirige e sorveglia il servizio di ragioneria, del cui buon andamento è direttamente responsabile; che, inoltre, appone il visto sui titoli di spesa emessi dal Direttore, se nulla trovi da osservare, e risponde in solido con il funzionario delegato delle spese effettuate in eccedenza sulle aperture di credito”.
Tale importante disposizione trasferì di fatto le funzioni di vice direttore contenenti nel regolamento di contabilità carceraria, al ragioniere, che con la normativa del pubblico impiego aveva la qualifica di ragioniere capo (ora capo area). Per tale motivo in tanti articoli del regolamento la dicitura “vice direttore” va sostituita con “ragioniere capo” (ora capo area).
Inoltre, le disposizioni del regolamento di contabilità carceraria costituiscono una normativa speciale che sovraintendono a quelle della contabilità generale valide per tutte le amministrazioni statali, ma limitatamente a quegli aspetti contabili non trattati nella contabilità generale dello Stato.
Al riguardo è opportuno riportare quanto stabilito dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 26 del 9/9/15.
“Il D.P.R. n. 254/2002[2] costituisce una disciplina a carattere generale, non applicabile, come già evidenziato, alle Forze armate, ai Corpi di polizia e assimilati, in quanto esplicitamente dotati di autonomia regolamentare in materia.Tale autonomia è riconosciuta anche al Corpo della Polizia penitenziaria, il quale è connotato, tra l’altro, da una sua specifica peculiarità, essendo incardinato nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e operando prevalentemente all’interno degli Istituti penitenziari.
D’altro canto, non essendo il predetto Corpo dotato di un apposito regolamento, a norma dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 254/2002, si applicano, in materia di gestione del materiale mobile, le disposizioni recate dal R.D. 16 maggio 1920, n. 1908, che, pur riflettendo l’organizzazione dell’epoca, riguarda la complessiva gestione amministrativo-contabile degli Istituti penitenziari.
Ora, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano tale gestione, si ritiene che il regolamento contenuto nel R.D. n. 1908/1920 rechi una normativa ‘speciale’, per cui resta ancor oggi applicabile agli Istituti penitenziari, pur nel contesto generale rappresentato dal più volte citato D.P.R. n. 254/2002.
Di conseguenza, la normativa contabile speciale contenuta nel regolamento carcerario di cui trattasi, non va applicata negli uffici e servizi che non costituiscono una struttura penitenziaria, in quanto il regolamento contabile è diretto soltanto agli istituti penitenziari. Infatti, all’epoca dell’emanazione del regolamento esistevano soltanto gli istituti carcerari, mentre non erano ancora istituiti i Provveditorati regionali, i Magazzini vestiario, gli UEPE, le Scuole di formazione ecc. Per tali strutture non penitenziarie, quindi, va applicata la normativa generale contenuta nel regolamento dei consegnatari e cassieri approvato con il succitato D.P.R. 254/02, la quale non prevede la figura del contabile ma quella del consegnatario e del cassiere.
Per quanto riguarda la gestione del fondo dei detenuti, nel regolamento si parla di fondo particolare e del fondo di lavoro dei detenuti, diciture giuridiche dell’allora vigente regolamento penitenziario, le quali, come è noto, sono state sostiuite rispettivamente dal fondo vincolato e disponibile, con l’ordinamento penitenziario del 1975.
Ma non passa inosservata la mancata disciplina nel regolamento contabile del 1920 delle gestioni dei tabacchi e valori bollati e delle quote mantenimento, gestioni che furono introdotte rispettivamente dalla circolare del 1929, riportata nel Codice di contabilità penitenziaria, e dal regolamento penitenziario del 1975.
[1] Per tale motivo ancora adesso nella prassi si parla di “versamento avanzo anticipazioni” cioè il versamento in tesoreria dei i fondi di bilancio precedentemente prelevati e non utilizzati.
[2] Regolamento dei consegnatari cassieri delle amministrazioni dello Stato
Dichiarazione Durc prestatori occasionali
Il prestatore occasionale che nell’anno non supera i 5.000 euro non è tenuto all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D.L. 269/03, convertito in legge 326/03.
Ne consegue che non avendo nessun obbligo contributivo non deve dimostrare il versamento e quindi è esente dalla presentazione del Durc.
Ovviamente il prestatore occasionale dovrà presentare apposita dichiarazione in tal senso.
Fatturazione elettronica
A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica sono sorti dei dubbi e delle opinioni errate, anche perché l’amministrazione obbliga le Direzioni a pagare le fatture elettroniche inserite direttamente nel Sicoge.
In particolare, si ritiene erroneamente che con il Sicoge si possano pagare soltanto le fatture in formato elettronico, mentre in realtà si possono pagare anche altri documenti commerciali, quali le tabelle di missione, prospetti contabili, le ricevute rilasciate dai prestatori occasionali.
L’obbligo della fatturazione elettronica riguarda soltanto le fatture e non anche gli altri documenti contabili che non possono essere trasmessi in forma elettronica (es. tabelle di missione).
Quindi il fatto che dal 2015 si possono pagare soltanto le fatture elettroniche inserite nel sicoge, non preclude la possibilità di pagare altri documenti documenti contabili, quali ad es.le ricevute rilasciate dai prestatori occasionali.
Tra l’altro, l’art. 288 del regolamento di contabilità generale dello Stato prevede tra la documentazione giustificativa delle spese qualsiasi documento contabile atto a giustificare la spesa stessa.
Passaggi di consegne tra contabili del materiale e consegnatari
Da più parti mi pervengono chiarimenti e richieste di suggerimenti in merito a situazioni irregolari creatosi a seguito di mancati passaggi di consegne del materiale tra i contabili (negli istituti penitenziari) o tra i consegnatari (negli uffici diversi dagli istituti penitenziari)
Sembra che la normativa non sia completamente a conoscenza degli interessati, in particolar modo quella riguardante gli effetti devastanti derivanti dalla mancata consegna del materiale o dal ritardo del passaggio di consegne.
Infatti, il regolare scambio di consegne è l’elemento fondamentale per la costituzione del rapporto contabile e deve seguire ad una effettiva verifica fatta in contradditorio, le cui risultanze devono concordare con i dati delle scritture contabili.[1]
E’ noto che la gestione del contabile del materiale inizia dalla data dell’incarico, ma deve essere redatto obbligatoriamente il verbale di consegna,[2] previa ovviamente ricognizione del materiale che può essere effettuata in contradditorio tra i due contabili oppure in assenza del contabile cessante, se questi impedito e abbia dato incarico ad un suo fiduciario.
Le operazioni si effettuano alla presenza del Direttore, in contradditorio con il contabile che assume la gestione (contabile subentrante) e con quello cessante, o del legale rappresentante, in caso di impedimento.
Delle operazioni di consegna svolte negli istituti penitenziari, si redige il verbale mod.36, nel quale saranno evidenziati eventuali ammanchi o sopravanzi.
Negli uffici ove si applica la normativa del D.P.R. 254/02 (Provveditorati regionali, magazzini vestiario, ecc.) il verbale di passaggio di consegne viene redatto sul mod.99 C.G. e contemporaneamente vanno chiusi il registro giornale mod.96 e l’inventario mod.94. [3]
Nel caso in cui non fosse possibile la ricognizione del materiale, il contabile cessante potrà darne incarico al nuovo contabile e successivamente firmerà i verbali, assumendosi la responsabilità della regolarità delle operazioni effettuate senza la sua presenza.[4]
Inoltre, il passaggio di consegne può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la clausola della riserva, da sciogliersi, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi, prorogabile di altri due mesi in casi eccezionali e autorizzato dal dirigente dell’ufficio da cui dipende il consegnatario. La mancata osservanza dei suddetti termini va segnalata alla procura della Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità nei confronti del consegnatario cessante e di quello subentrante.[5]
In mancanza di regolari passaggi di consegne e al verificarsi di ammanchi e ove non sia possibile la precisazione del momento in cui l’evento dannoso per il pubblico erario si sia verificato (confusione di gestione), l’onere del risarcimento relativo deve far carico sia al contabile cedente che a quello ricevente.[6]
In caso di sostituzioni provvisorie non va, ovviamente, fatto nessun passaggio di consegne, in quanto la gestione è sempre del contabile titolare, il quale è responsabile dei movimenti contabili effettuati durante la sua assenza..
Questo il quadro normativo, ma non sempre viene rispettata la procedura in quanto frequentemente il contabile cessante viene trasferito ad altra sede e non ha il tempo materiale di procedere alle consegne e spesso, purtroppo, si disinteressa di consegnare il materiale che rimane sempre in consegna a lui fino a quando non firma il verbale di consegna del materiale al nuovo contabile.
Quindi è interesse del contabile cessante procedere alle consegne, prima di partire, e, se impedito, può delegare un proprio collaboratore di fiducia (art. 181 del regolamento di contabilità generale dello Stato), oppure autorizzare la ricognizione senza la sua presenza e firmare poi dopo il verbale di consegna.
In caso di ritardi o inerzia del contabile cessante il Direttore deve innanzitutto informare il Provveditorato regionale e la competente Ragioneria territoriale dello Stato e poi invitare il contabile cessante a provvedere alla consegna, intimando un termine oltre il quale la ricognizione sarà effettuata in assenza sua per accertare la situazione di fatto del materiale. Il contabile subentrante accetterà le risultanze della ricognizione e inizierà la gestione con i quantitativi accertati.
Ovviamente, in caso di discordanze tra le effettive ricognizioni e i quantitativi delle rimanenze dell’ultimo conto giudiziale sarà ritenuto responsabile il contabile cessante, il quale, si ripete, è l’unico responsabile del materiale in consegna risultante dall’ultimo conto giudiziale e di ciò ne risponderà davanti alla Corte dei conti.
Per quanto riguarda il conto giudiziale del materiale esso sarà rassegnato dal contabile uscente entro due mesi successivi alla data in cui viene redatto il verbale di consegna, anche se precedentemente è stato assente o in servizio presso altro istituto. Ciò perché unico documento contabile che stabilisce la fine della gestione e l’inizio di quella nuova è il verbale di consegna.
Rag. Canoro Gerardo
[1] Corte dei conti: decisione n. 1 del 20/2/1996
[2] Quanto sopra è previsto dall’art.182 del R.C.G.S., dell’art.682 del regolamento di contabilità carceraria e dell’art. 26 del D.P.R. 254/02 (regolamento consegnatari)..
[3] Si ricorda che si applicano le disposizioni del D.P.R. 254/02
[4] Corte dei conti: decisione n.70 del 19/5/80
[5] Art.26 del regolamento dei consegnatari D.P.R. 254/02.
[6] Corte dei conti: decisione del 1° luglio 2002.
LE ATTIVITA’ DEL CAPO AREA
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Da più parti provengono richieste di chiarimenti in merito alle attività del capo area amministrativo-contabile, secondo le quali quest’ultimo non dovrebbe svolgere anche la mansione di addetto al riscontro contabile, in quanto tale funzione sarebbe incompatibile con le attività di supporto e di istruzione dell’iter amministrativo-contabile concernenti le fasi del procedimento di spesa di competenza del funzionario delegato.
Al riguardo, va ricordato che l’art. 301 del regio decreto n. 787 del 1931[1] (1) dispone che: “il ragioniere dirige il servizio di ragioneria e appone il visto sui titoli di spesa emessi dal Direttore e risponde in solido con questi per le spese in eccedenza”
Questa importante norma trasferì di fatto i compiti del vice direttore, indicati nell’art. 729 del regolamento di contabilità carceraria del 1920, al rag. capo (ora capo area), e dispose espressamente che le funzioni di riscontro contabile e di direzione dell’ufficio ragioneria fossero svolte da un unico ragioniere.
D’altra parte, il capo area è il funzionario che dirige l’ufficio ragioneria e sorveglia il lavoro degli addetti a tale ufficio (contabile di cassa, del materiale, collaboratori amministrativi). Se la funzione di addetto al riscontro contabile fosse affidata a un impiegato dell’ufficio ragioneria risulterebbe che quest’ultimo controllerebbe l’attività del suo capo area ! mentre è il capo area che deve controllare l’operato dei suoi collaboratori.
Sarebbe una stortura contabile. ma vi è di più: il contabile di cassa e quello del materiale non possono svolgere anche l’attività di riscontro contabile, in quanto le funzioni sono incompatibili e, visto che negli istituti carcerari non vi sono più di due o tre ragionieri (capo area, cassiere e contabile del materiale), non è possibile affidare il compito ad altro funzionario contabile che non sia cassiere o contabile del materiale.
Nè il Direttore può affidare il riscontro contabile ad un impiegato amministrativo (collaboratore) perchè il suddetto art. 301 prevede che il riscontro contabile venga esercitato soltanto dal ragioniere.
Peraltro, la circolare n. 0059879 del 15/2/05 dell’Ufficio del bilancio del Dipartimento ha stabilito che le due funzioni sono inscindili e che vanno svolte da un unico funzionario contabile di grado più elevato.
Gestione delle entrate e delle spese del fondo dei detenuti
Mi pervengono continue richieste di pareri in merito alle riscossioni e ai pagamenti del fondo dei detenuti da parte del personale del corpo di polizia penitenziaria.
Nonostante la normativa fosse dettagliata nel Manuale dell’operatore penitenziario, gli operatori contabili e non, esprimono ancora dubbi sulla competenza del personale del Corpo per la riscossione e per il pagamento delle spese del fondo dei detenuti.
Pertanto, di seguito ribadisco e dettaglio maggiormente quanto scritto nel Manuale:
“Tutto il denaro che possiede il detenuto all’ingresso dell’istituto, quello che viene depositato dai familiari ammessi al colloquio, nonchè il denaro che viene consegnato dalle forze dell’ordine che scortano il detenuto durante la traduzione, viene ricevuto dal comandante dell’Istituto per il tramite di agenti addetti (es. portinai o matricolisti), i quali rilasciano apposita ricevuta staccandola dal bollettario mod. 94.
L’accettazione del denaro da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria è prevista dall’art. 689 del regolamento di contabilità carceraria, mentre tale compito non è previsto dal regolamento di servizio del predetto Corpo (D.P.R. 82/99). E ciò comporta non pochi contrasti tra il personale del Corpo e il personale contabile (1).
Il denaro così depositato va poi consegnato al contabile giornalmente, quando supera l’importo di lire 50.000,[2] oppure successivamente, in mancanza del cassiere. Di ogni versamento ricevuto il contabile rilascia la quietanza mod. 14 e il Direttore emette il relativo ordine di riscossione a favore del fondo detenuti
Tuttavia, il Dipartimento ha più volte invitato le Direzioni a limitare il periodo di tempo di detenzione di denaro dei detenuti nelle mani di persone che non siano contabili (es. portinai, matricolasti, comandanti ecc.).[3]
Pertanto, in certo qual modo vi è una formale autorizzazione del Dipartimento che consente, anche se per breve periodo, al personale del Corpo di tenere in deposito fondi dei detenuti.
E a tal riguardo, va precisato che il regolamento di contabilità carceraria non prevede l’obbligo di ritirare a cura del contabile il denaro dei detenuti ogni 10 giorni (c.d. decade). Ciò è d’obbligo segnalarlo perché purtroppo è prassi consolidata che il contabile riscuote il denaro dei detenuti, da parte del personale del Corpo, ogni 10 giorni.
Il denaro, invece, che perviene ai detenuti a mezzo posta (vaglia ordinari) o a mezzo assegni, viene registrato, a cura del Direttore o di un suo delegato (che può essere un collaboratore dell’ufficio segreteria o dell’area ragioneria), sul mod. 26 e periodicamente consegnato al contabile oppure giornalmente in caso di importi notevoli.[4]
Il contabile provvede poi ad accreditare gli importi dei vaglia e degli assegni ai singoli detenuti dopo la effettiva riscossione, alla quale provvederà personalmente o tramite un suo delegato. All’incaricato del Direttore il contabile rilascerà apposita quietanza da apporre sul registro mod.26.
Per quanto riguarda le “spese per conto dei detenuti”, nella prassi esse sono effettuate dal personale che riceve i fondi dei detenuti, utilizzando i fondi stessi e periodicamente viene poi consegnato al contabile il saldo tra le somme riscosse e le spese sostenute. Anche tale prassi non è regolamentare in quanto è il contabile che dovrebbe provvedere personalmente al pagamento delle spese minute dei detenuti.
Tuttavia, poiché il contabile non è presente in tutte le ore del giorno ed è assente nei giorni festivi, è consentito che il pagamento venga effettuato dal personale addetto all’ufficio matricola che è in possesso del denaro riscosso per conto dei detenuti.
Trattasi di incombenze che anche se non sono previste per il personale del Corpo, incocmbono su questo personale che è sempre presente nell’istituto. Ovviamente, la documentazione delle spese pagate va presentata al contabile per il rimborso appena possibile, perché non è prevista dal regolamento la “c.d. decade” come avviene nella prassi.
Quanto sopra è stato oggetto di un mio articolo pubblicato sulla rivista del SAPPE di giugno 2018 e che riporto alla fine di queste “novità” intitolato “Il maneggio del denaro dei detenuti da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria”.
________
(1) Ovviamente coloro che hanno redatto il regolamento di servizio del personale del Corpo ignoravano l’esistenza dell’art.689 del regolamento di contabilità carceraria.
[2] Così elevato ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 347/94. Il limite originario era di 50 lire.
[3] Circolare 3149 dai 23/12/85
[4] Art. 638 del regolamento di contabilità carceraria.
I COMPITI DEL CONTABILE DI CASSA
Dalla cronaca si legge che una contabile di cassa di una Casa circondariale della sardegna sia stata rinviata in giudizio per il reato di “interruzione di pubblico servizio”, per non aver provveduto alle riscossioni e ai pagamenti delle gestioni di bilancio e del fondo detenuti.
La predetta si era giustificata asserendo che non gli erano mai stati consegnati i titoli di spesa, in quanto mai preparati dal capo area e firmati dal Direttore, come previsto dal regolamento di contabilità carceraria (art. 729).
Poiché il capo area era stato assente per un lungo periodo, i predetti titoli non venivano preparati e quindi la contabile della cassa non poteva eseguire le riscossioni e i pagamenti, né poteva prepararli, perché tale compito non è del contabile che, come prescrive l’art. 330 del regolamento, esegue le riscossioni ed i pagamenti autorizzati dal Direttore.
Si sono susseguiti ordini illegittimi che imponevano al contabile della cassa di preparare ugualmente i titoli e poi eseguirli.
In verità, ciò avviene spesso nella prassi che, anche se illegittima, assicura almeno i servizi contabili dell’istituto ma, in caso di rifiuto del contabile e legalmente giusto, deve essere il Direttore incaricare altro funzionario dell’area ragioneria, ma diverso dal contabile, al fine di assicurare la continuità dei servizi contabili.
Ma rifiutarsi a una prassi illegittima, che tra l’altro è stata oggetto di continui rilievi da pare degli organi di controllo, può essere oggetto di un capo di imputazione in sede penale ?
Ora ci si domanda: come può un giudice rinviare in giudizio una persona che non è tenuta, per legge, a espletare un determinato compito.
E’ noto che il giudice deve applicare la legge e non la prassi illegittima o circolari o ordini di servizio. La violazione di queste ultime disposizioni comporta una responsabilità solo disciplinare e, peraltro, l’incolpata era stata già assolta in sede disciplinare.
_______________________________________________________________________________________________
Organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni statali
Con il decreto ministeriale del 21/2/2006 sono state emanate le norme per l’organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni statali, destinato ai cassieri che sono tenuti ad applicare il regolamento dei consegnatari e cassieri (D.P.R. 254/02), con esclusione delle amministrazioni dotate di autonomia amministrativa e contabile.
Pertanto, il suddetto decreto del 21/2/06 si applica , nell’amministrazione penitenziaria, per i cassieri dei Provveditorati regionali, Scuole di formazione, UEPE, ecc. e non degli istituti penitenziari, per i quali si applica, come è noto, il regolamento di contabilità carceraria n. 1908 del 1920.
A conferma di quanto sopra, va osservato che l’art. 4 del decreto elenca i pagamenti che il cassiere è autorizzato ad effettuare, ai sensi degli articoli da 32 a 42 del regolamento D.P.R. 254/02, mentre il cassiere (meglio il contabile di cassa) degli istituti penitenziari, effettua pagamenti di ogni specie, ai sensi del regolamento di contabilità penitenziaria, non previsti dal suddetto art.4.
Inoltre, l’art. 5 prevede un “registro di cassa generale e “registri cassa sezionali” che vanno utilizzati negli uffici dell’amministrazione penitenziaria, ad esclusione degli istituti penitenziari, per i quali il regolamento di contabilità carceraria prevede altri tipi di registri.
L’art. 8, inoltre, autorizza il cassiere a depositare le somme prelevate in contanti dagli ordini di accreditamento a lui concessi in un conto corrente bancario o postale appositamente istituito, ai sensi dell’art. 346 del regolamento di contabilità generale dello stato (R.D. 827/1924). Tale disposizione non si applica, ovviamente, per i contabili degli istituti penitenziari.
Superiore gerarchico – corrispondenza
L’art. 16 del T.U. del pubblico impiego (D.P.R. 3/57) prevede dei particolari doveri verso il superiore gerarchico, tra i quali l’obbligo di inoltrare corrispondenza o istanze del dipendente verso gli Uffici superiori, per il tramite del Direttore dell’istituto ove presta servizio.
Senonchè, l’art. 71 del decreto legislativo 165/01 (nuovo testo unico del pubblico impiego), nell’allegato A), tra le numerose norme abrogate, ha incluso l’art. 16 del suddetto D.P.R.
Ne consegue che per il personale amministrativo e tecnico del comparto Ministeri non è più obbligato a trasmettere proprie istanze, per il tramite del Direttore, al provveditorato regionale o al Dipartimento dell’A.P.
L’art. 16 predetto rimane, però, in vigore per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in quanto tale personale non è destinatario dell’art. 71 del decreto legislativo 165/01.
Mansione di capo area e di contabile
Riporto nuovamente le disposizioni in materia in quanto mi risulta che alcune Direzioni non ne sono a conoscenza e dispongono incarichi contabili da ritenersi “illegittimi”
Con la circolare n.0059879 del 15/2/05 il Dipartimento ha diramato disposizioni per l’applicazione del D.P.R. 254/02 (regolamento dei consegnatari e dei cassieri) stabilendo che esso si applica nelle strutture diverse dagli istituti penitenziari, mentre in questi ultimi si applica il regolamento di contabilità carceraria (regio decreto del 1920).
Si riporta uno stralcio della predetta circolare riguardante l’attribuzione della funzione di capo area e di contabile degli istituti penitenziari:
“ In relazione alla scelta concreta dei soggetti a cui affidare gli incarichi di che trattasi, si esprime l’orientamento che debba privilegiarsi il criterio della collocazione nella qualifica più elevata, in considerazione della rilevanza dei compiti e delle responsabilità connessi con le funzioni di contabile di cassa, del materiale, o di consegnatario. Posto quindi, che le funzioni di capo area – addetto al riscontro contabile, vadano affidate al funzionario più elevato in grado, o – in presenza di più soggetti di pari qualifica – a quello ritenuto più idoneo per capacità, esperienza e qualità professionali, a svolgere l’incarico, le altre funzioni dell’area contabile sopra citate vanno affidate al restante personale con la qualifica più elevata.
Tenuto conto che in alcuni istituti e servizi possono prestare servizio più unità appartenenti all’area funzionale C,(1) posizione economica C3,(2) si ritiene che tali figure, in aggiunta a quelle individuate in precedenza, possano essere chiamate a svolgere le funzioni di contabile o consegnatario.
Analogamente, qualora in una struttura vi fosse carenza di operatori di adeguata qualifica, per l’assolvimento delle più volte citate funzioni, si potrà fare ricorso ad operatori dell’area funzionale B, posizione economica B2, se ritenuti idonei in relazione alla dimensione ed alla complessità della struttura.
Per quanto attiene alla norma contenuta nell’articolo 9, primo comma, relativa all’anzianità triennale prevista per la nomina a consegnatario, essa – per i contabili costituisce un utile orientamento, ma non va applicata in modo pedissequo: infatti qualora nell’istituto non siano presenti funzionari con tale requisito, le funzioni possono essere assegnate a soggetti con minore anzianità, purché ritenuti idonei all’assolvimento dei relativi compiti.(3)
La nomina a consegnatario è disciplinata dagli articolo 7 e 8 del più volte citato D.P.R. 254, che ne affida il compito al titolare dell’ufficio periferico. Ciò può valere anche per la nomina a contabile degli istituti penitenziari. Si ricorda che gli incarichi di contabile e consegnatario vanno conferiti con provvedimento formale, da inviare alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, alla Corte dei conti, a questa Direzione Generale(limitatamente all’ISSPE, alle Scuole di Formazione, al Centro amministrativo ed al GOM), al Provveditore regionale (relativamente alle strutture da questi dipendenti). “
_________
(1) Ora area III
(2) Ora posizione economica F4
(3) Ad es. un contabile C1 assegnato di recente può assumere la funzione di contabile (dopo il periodo di prova) soltanto qualora nell’istituto vi sia in servizio un altro ragioniere di area C, che in tal caso assumerà la funzione di capo area. Viceversa, se nell’istituto vi sono in servizio due ragionieri di area C, essi assumeranno la funzione di capo area e di contabile, mentre il contabile nuovo assunto svolgerà compiti di collaborazione fino a quando avrà l’anzianità di tre anni.
Esecuzione forzata sui beni dello Stato
L’art. 1-ter del D.L. 143/08, convertito in legge 181/08, ha disposto che non sono più soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per forniture e servizi aventi finalità giudiziaria e penitenziaria.
Al riguardo, è stata emanata la lettera circolare del 24/11/08 n. 0402978 per precisare che gli atti di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie provinciali dello Stato.
In sostanza, davanti ad una minaccia di azione legale da parte di un fornitore, la Direzione può avvertire lo stesso che l’esito risulterebbe negativo, ai sensi della normativa di cui sopra, in modo da tacitare le pur giuste richieste della ditta ed evitare contenziosi inutili.
DALLA RIVISTA SINDACATO SAPPE MESE DI GIUGNO 2018
______________________________________________
IL MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO DA PARTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA[1]
Un problema ancora non risolto
A cura del rag. Gerardo Canoro
A distanza di quasi cent’anni è ancora vigente la normativa che prevede il possesso di denaro dei detenuti da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, senza che quest’ultimo ne abbia titolo e senza la previsione di speciali compensi.
Prima di addentrarmi nei particolari riporto la normativa ancora vigente
1)Art. 689 del regolamento di contabilità carceraria approvato con il regio decreto del 16 maggio 1920 n. 1908
Il denaro che viene depositato per i detenuti è ricevuto dall’agente portinaio che ne rilascia quietanza staccata da un apposito bollettario e ne fa il versamento all’Autorità dirigente o al Contabile, oppure al Comandante[2] o Capoguardia, di regola alla fine di ogni giorno od altrimenti a brevi periodi, secondo l’importanza del carcere, ma sempre quando la somma incassata raggiunga le 50 lire.[3] Il funzionario rilascia ricevuta nel bollettario medesimo delle somme ritirate per ciascun versamento (Mod. n. 94).
Del ricevimento del denaro e della tenuta del bollettario può anche essere incaricato il comandante3 o Capoguardia, o un altro agente di custodia a scelta della Direzione.
2)Art.175 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30/12/37 n. 2584[4]
Il maresciallo delle carceri giudiziarie[5] conserva scrupolosamente in ordine i documenti e gli atti relativi all’ingresso e all’uscita dei detenuti, e tiene al corrente i seguenti registri:
omissis
2) registro del denaro portato dai detenuti entrando nello stabilimento o depositato a loro favore durante la detenzione;
3)registro degli oggetti di valore, portati dai detenuti o successivamente ricevuti, e che debbano essere loro consegnati;
I compiti descritti nella suddetta normativa non sono stati ribaditi dal regolamento di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria (D.P.R. 82/99), in quanto chi lo ha redatto forse ha ritenuto opportuno che tali compiti non fossero di competenza di tale personale oppure, ne sono quasi sicuro, ha ignorato l’esistenza di disposizioni legislative così remote e quasi secolari, contenute nel regolamento di contabilità carceraria del 1920 !.
Ma la realtà è assai diversa da quella prevista dal regolamento di servizio del Corpo, in quanto molti agenti sono costretti a svolgere veri e propri compiti di “cassiere” in sostituzione del contabile dell’istituto, il quale osservando l’orario istituzionale ore 8/14, non è sempre presente nell’istituto, in particolare nelle ore pomeridiane quando le entrate e le uscite dei detenuti sono numerose, specialmente negli istituti di grandi dimensioni.
Ma ciò che dovrebbe essere una necessità e una esigenza di servizio quella di riscuotere denaro di detenuti nelle ore di assenza del contabile, è diventata una prassi consolidata dotare di apposite casseforti alcuni uffici interni dell’istituto (matricola, portineria, colloqui) ove viene conservato denaro notevole in attesa di essere consegnato al contabile, di regola “ogni 10 giorni” (c.d decade).
Infatti, durante alcune mie ispezioni contabili ho constatato delle realtà sconcertati:
a)l’ufficio matricola dotato di una cassaforte che funzionava a pieno regime come quella del contabile, movimenti di migliaia di euro giornalieri, sia in entrata che in uscita per il pagamento di saldoconti dei detenuti trasferiti o scarcerati, con anticipi da parte del contabile anche di decine di migliaia di euro in consegna a personale non abilitato istituzionalmente.
b)l’ufficio conti correnti, anch’esso munito di una cassaforte per tenere in deposito denaro riscosso dal portinaio e dall’ufficio colloqui e pagare saldoconti dei detenuti per migliaia di euro, sempre con anticipi del contabile senza durata ma ormai fissi nel tempo.
Nella realtà quindi il contabile si avvale di numerosi “fiduciari” appartenenti al personale del Corpo, che svolge compiti non previsti dal regolamento di servizio. Ma non può essere diversamente poiché, come già accennato, nelle ore pomeridiane e nei festivi il contabile non è presente e quindi l’agente portinaio, l’addetto ai colloqui e l’ufficio matricola sono costretti a ricevere il denaro dei detenuti che entrano nell’istituto o pagare i saldoconti dei detenuti scarcerati o trasferiti.[6]
Al riguardo, il Dipartimento ha precisato che non è consentito nominare sub-agente del contabile un appartenente al personale del Corpo di polizia penitenziaria, in quanto permane in capo alla figura professionale del contabile la responsabilità di tenuta della contabilità del fondo dei detenuti.[7]
Ma quello che non può approvarsi è la lunga giacenza di denaro in consegna a tali uffici, che nella realtà arriva a 10 giorni, sempre per la errata convinzione che la c.d. decade sia prevista dalla normativa, una prassi errata direi decennale. Infatti, l’art. 689 descritto all’inizio del presente scritto prevede la consegna al contabile del denaro riscosso quando raggiunga una cifra ragionevole.
E tale previsione è stata ribadita dal Dipartimento che ha più volte invitato le Direzioni a limitare il periodo di tempo di detenzione di denaro dei detenuti nelle mani di persone che non siano contabili (es. portinai, matricolasti, comandanti ecc.).[8]
Pertanto, in certo qual modo vi è una formale autorizzazione del Dipartimento che consente, anche se per breve periodo, al personale del Corpo di tenere in deposito fondi dei detenuti.
Ma quali potrebbero essere i rimedi ?
Considerato che è materialmente impossibile che il contabile riscuota giornalmente e “personalmente” il denaro dei detenuti che entra nell’istituto attraverso i vari canali (portineria, colloqui, ecc.), considerata anche l’impossibilità di adibire personale amministrativo a riscuotere tale denaro presso l’ufficio matricola, ufficio colloqui o in portineria ! va accettata la realtà esistente e quindi va previsto un particolare compenso per il personale che necessariamente è costretto a maneggiare denaro dei detenuti, che una volta entrato nella disponibilità dell’amministrazione assume la caratteristica di “denaro pubblico” anche se è solo in deposito e quindi una eventuale appropriazione si configura il reato di peculato e non di furto.[9]
Prevedere poi che quando si avvicendano più poliziotti nei locali anzidetti vi sia un passaggio di consegne del denaro giacente, in modo che in caso di ammanchi possa essere individuato il responsabile (e ciò è importante perché si sono verificati casi in cui è stato impossibile accertare il reale responsabile e quindi l’effettivo addebito a tutti coloro che si sono avvicendati e in quanti giorni !)
Va poi modificato il regolamento di servizio del Corpo laddove si elencano i compiti degli agenti portinai, del personale addetto all’ufficio matricola e all’ufficio colloqui, integrandoli con compiti di fiduciari del contabile che, ripeto, vanno necessariamente espletati da tale personale per manzanza di altre soluzioni e per il buon andamento dell’istituto penitenziario.
Ma un’altra situazione anomala è da ricordare e cioè quella dell’agente addetto alla dispensa agricola degli istituti penitenziari, ove vengono venduti i prodotti delle varie industrie agricole al personale dipendente che versa il denaro all’incaricato della “bottega”, quando acquista la merce prodotta dagli orti, dal caseificio, dal macello, tutte officine delle c.d. colonie agricole (Mamone, isili, gorgona, Is arenas).
In sostanza, un agente di polizia penitenziaria riscuote denaro pubblico (perché i prodotti agricoli sono beni dello stato) per poi versarlo giornalmente o ogni due o tre giorni al contabile dell’istituto. E l’agente deve stare anche attento e applicare le tabelle dei prezzi dei prodotti agricoli, altrimenti deve rifondere un eventuale incasso in meno !
Questa situazione è poco nota in quanto soltanto chi è stato in servizio in tali istituti conosce questa problematica (e io di prima nomina fui assegnato a Mamone e successivamente ho avuto incarichi a Pianosa e Gorgona).
Allora ci si domanda: e chi dovrebbe effettuare tale servizio se non un agente del Corpo, considerato che nella dispensa agricola ci sono anche detenuti che caricano e scaricano la merce. Qualcuno dirà: ci deve essere il ragioniere a riscuotere e allora il contabile o lavora in ufficio o sta tutta la mattina nella ”bottega” a riscuotere il ricavato dalla vendita dei prodotti ! Per cui anche qui si è costretti ad affidare il compito di cassiere a personale del Corpo.
E il regolamento di servizio non dice niente dei particolari compiti che svolge il personale del Corpo negli istituti prevalentemenete a conduzione agricola, i quali non sono pochi. E allora se tali compiti non sono previsti non vanno svolti dal personale in parola ? Ecco dimostrata la lacunosità del regolamento di servizio che andrebbe largamente incrementato ad opera di tecnici che conoscano veramente i servizi di tutte le categorie di istituti penitenziari.
Mi auguro che chi sta ai vertici trovi la soluzione per apportare modifiche sia al regolamento di contabilità penitenziaria e sia al regolamento di servizio del Corpo, prevedendo fiduciari del contabile e speciali compensi per il personale del Corpo che “è costretto” a maneggiare denaro pubblico.
Rag. Gerardo Canoro
[1] Da “Il Manuale dell’operatore penitenziario” del rag. Canoro Gerardo
[2] Ora capo di reparto (comandante)
[3] Elevato a lire 50.000 (euro 25,82), ai sensi dell’art.20 comma 2 del D.P.R. 20/4/94 n.367 Comunque il valore di 50 lire all’epoca del 1994 dovrebbe essere rapportato ad oggi.
[4] L’art. 42 della legge 395/90 si è limitato ad abolire soltanto gli art. 130 e 183 del R.D. del 1937, mentre il regolamento di servizio del Corpo non ha espressamente abolito il vecchio regolamento del 1937, ma è lacunoso in alcune parti perché non prevede quei compiti amministrativi che necessariamente espleta il personale di polizia penitenziaria.
[5] Ora Comandante della Casa circondariale.
[6] Leggasi: “Il maneggio di denaro da parte del personale del Corpo, di G.Canoro”, pubblicato sulla rivista del sappe del mese di giugno 2018
[7] Lettera circolare n. 0104894 del 19/3/14
[8] Circolare 3149 dai 23/12/85
[9] Varie sono le sentenze della Cassazione che hanno attribuito la natura di denaro pubblico ai fondi dei detenuti tenuti in deposito negli istituti penitenziari
DALLA RIVISTA “SAPPE” MESE DI FEBBRAIO 2019
IL MATERIALE IN CONSEGNA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
un altro problema irrisolvibile
Circa un anno fa ho rappresentato il problema irrisolvibile del maneggio del denaro dei detenuti da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ora affronterò un altro problema ancora più importante che è quello del maneggio del materiale dell’amministrazione da parte sempre del personale del Corpo.
Devo premettere, innanzitutto, che il responsabile di tutto il materiale in uso in un istituto penitenziario è solamente il ragioniere contabile, il quale ogni anno è tenuto a presentare alla Corte dei conti il relativo conto giudiziale, in quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato.
Ma, come avviene per il denaro dei detenuti, anche il materiale è in gran parte in custodia al personale del Corpo perché è quello che svolge i numerosi servizi all’interno dell’istituto penitenziario, servizi che ovviamente non può svolgere il contabile.
Si pensi al magazzino vestiario, alle officine, al magazzino del materiale, tutti locali situati all’interno del carcere e condotti da personale del Corpo che in teoria dovrebe vigilare soltanto sui detenuti addetti, mentre in realtà “gestisce” anche il materiale di cui è responsabile il ragioniere contabile dell’Istituto, il quale dà le opportune direttive agli agenti addetti ai magazzini, ma limitatamente alla parte contabile.
Sono situazioni di fatto da ritenersi illegittime in quanto gli addetti ai magazzini in pratica svolgono le funzioni di “fiduciari del contabile”, compiti previsti dalla normativa contabile ma non dal regolamento di servizio del personale del Corpo, eppure sono servizi importanti per la vita carceraria e mi chiedo come mai questi compiti così essenziali siano stati ignorati dal Regolamento.
Forse è stato osservato che poiché il contabile è giuridicamente il depositario del materiale e ne è responsabile, ai sensi dell’art. 730 del regolamento di contabilità carceraria del 1920, sarebbe stato illegittimo creare dei sostituiti contabili nelle persone degli agenti che devono svolgere soltanto compiti istituzionali. Ma in realtà gli autori del regolamento hanno ignorato queste realtà di un istituto penitenziario, che di seguito descrivo.
In un magazzino vestiario ci deve essere per forza un agente, ci sono i detenuti che lavorano nel magazzino; in una officina ci deve essere un agente oltre, se fortunatamente esiste, un capo d’arte civile, in quanto nell’officina vi lavorano i detenuti. Questi agenti che dovrebbero svolgere soltanto compiti di vigilanza dei detenuti addetti ai magazzini, hanno invece in consegna da parte del contabile il materiale, lo custodiscono e lo distribuiscono, svolgendo pratiche amministrative non previste dal regolamento di servizio del Corpo, quali ad es. il carico nel registro di magazzino e lo scarico da esso. Questi compiti contabili vanno svolti dal contabile, ma è impossibile perché egli non può stare per tutto il suo orario di servizio di 6 ore nel magazzino vestiario o nell’officina.
Il precedente regolamento del Corpo degli agenti di custodia del 1937 all’art. 136 prevedeva che “ gli agenti addetti ai magazzini disimpegnano, sotto la dipendenza del contabile, i compiti loro affidati dal Direttore. Essi quando lasciano anche temporaneamente l’incarico, hanno l’obbligo di effettuare la regolare consegna del magazzino a chi lo sostituisce.”
R Il regomaneto di servizio del 1999, invece, tace in merito e allora ? chi deve svolgere i compiti dell’agente al magazzino che dovrebbe soltanto vigilare i detenuti lavoranti ? deve continuarli a svolgerli il personale del Corpo perché non può essere diversamente e quindi perché non riconoscere giuridicamente questa situazione di fatto.
Ma il colmo si raggiunge nelle colonie agricole ove ci sono le dispense presso le quali arrivano i prodotti di colonia, l’agente addetto li carica sul registro inventario, li vende al personale e li scarica dal registro. Anche qui non può esserci il contabile per tutto il tempo che è aperta la “bottega”. Ma ancora, sempre nelle colonie agricole presso ogni diramazione il bestiame è controllato dagli agenti, i quali inviano alla dispensa i capi di bestiame da vendere al personale compilando delle bolle di accompagnamento, uguale come avviene nelle imprese che spediscono il materiale agli acquirenti. Ed hanno un apposito registro contabile ove vengono annotate le nascite, i passaggi di categoria (ad es. da agnello ad agnellone e poi a pecora) e le spedizioni alla dispensa agricola per la vendita del bestiame. Ma sono compiti previsti dal regolamento di servizio ? Dimenticati, eppure nei distaccamenti ci deve essere l’agente perché deve sorvegliare i detenuti lavoranti e il contabile come fa ad essere onnipotente e presente dappertutto !
Non vanno poi dimenticati i compiti dell’agente addetto alla cucina e dell’agente addetto al sopravvitto.
Il primo ritira i generi vittuari presso il magazzino dell’impresa di mantenimento e li porta nella cucina per farli cucinare dai detenuti cucinieri, il secondo ritira, sempre presso il magazzino dell’impresa, mediante il buono condizionato da egli preparato, i generi di conforto ordinati dai detenuti e li consegna ai medesimi sulla base della richiesta giornaliera, sempre da lui preparata. Compiti prettamente contabili che non possono essere svolti dal ragioniere contabile in quanto la richiesta giornaliera dei generi che richiedono i detenuti va fatta nelle sezioni dei detenuti e, inoltre, vi è la presenza dei detenuti addetti al sopravvitto che consegnano nelle sezioni i generi ordinati da ciascun detenuto. Il vecchio regolamento del Corpo degli agenti di custodia del 1937 prevedeva all’art. 137 i doveri dell’agente addetto al sopravvitto, mentre il regolamento attuale del 1999 non prevede la figura dell’agente addetto al sopravvitto e allora tale compito chi lo deve fare se non una unità del Corpo ?
Da ultimo, non va dimenticato il materiale di armamento di cui è responsabile contabilmente il ragioniere contabile, poiché costituisce una categoria di inventario dei beni in consegna e di cui rassegna il relativo conto giudiziale. In effetti, il contabile non lo vede mai questo materiale, né può accedere all’armeria, alla quale è addetto un agente che gestisce il carico e lo scarico del materiale. In pratica il contabile riceve soltanto le comunicazioni circa tale carico e scarico e provvede alle relative variazioni sull’inventario contabile, ma non può andare nell’armeria per verificare il materiale d’armamento che “contabilmente” è a suo carico !
Ma il paradosso viene raggiunto con il problema delle chiavi, perché ci sono due esigenze che cozzano e non c’è soluzione. Il contabile è responsabile del materiale perché ne risponde davanti alla Corte dei conti e quindi ha diritto a conservare il materiale stesso nei magazzini detenendo ovviamente le relative chiavi, ma il comandante è il responsabile dei locali dell’istituto e quindi come responsabile della sicurezza deve conservare tutte le chiavi dei locali e magazzini, praticamente in una apposito armadio chiuso a sua volta a chiave.
E allora ? in pratica la sicurezza dell’istituto prevale sulla contabilità e quindi ne fa le spese il contabile che, in alcuni casi, si è trovato a inventarsi tutti i sotterfugi contabili per eliminare ammanchi di materiale a sua insaputa, per le difficoltà di individuare il vero responsabile, in quanto l’addetto a un magazzino giustamente afferma: ma io ho smontato dal servizio e ho lasciato le chiavi nell’armadio della portineria quindi non so che è successo durante la mia assenza. E casi del genere, purtroppo, se ne sono verificati tanti !
Chiudo l’argomento rappresentando il grande problema del fuori uso del materiale, che comporta a volte ammanchi che il contabile non sa poi come porvi riparo.
Infatti, avviene spesso che materiale inservibile venga praticamente distrutto o buttato nella discarica, per ordine di un capo (comandante o capo sezione), perché non serve più, all’insaputa del contabile il quale invece va avvisato per redigere il verbale di fuori uso e inviarlo al competente Prap per il rilascio dell decreto di scarico. [1]
E spesso il materiale accantonato nei cortili viene poi ritirato dai mezzi della nettezza urbana e povero contabile, non potrà mai più dimostrare che quella determinata attrezzatura ritirata inconsepovelmente dalla nettezza urbana era fuori uso.[2]
Ecco, questa realtà deve essere conosciuta dal personale del Corpo che di fatto si trova a gestire il materiale in uso nell’istituto. Mi riferisco agli agenti addetti ai magazzini vestiario, ai magazzini del materiale in genere, al personale in servizio nelle sezioni detenuti, i quali dovrebbero far trasportare il materiale fuori uso in appositi locali per essere messo a disposizione del contabile che in tal modo può verificarne la quantità e le caratteristiche, al fine di redigere il prescritto verbale per lo scarico.
Dopo aver descritto tutte queste situazioni sconcertanti chiedo come mai il regolamento di servizio del Corpo non abbia previsto tanti compiti amministrativi indispensabili per il buon andamento dell’amministrazione e che debbono essere necessariamente svolti dal personale del Corpo.
Mi auguro che chi di competenza provveda a far integrare in sede legislativa il regolamento di servizio dei compiti amministrativi che svolgono gli agenti perché non può farsi diversamente se si vuole assicurare il buon andamento di tutti i servizi della vita carceraria.
20 febbraio 2019
Rag.
Gerardo Canoro
[1] E’ lampante l’episodio della Casa circondariale di Torino ove anni fa alcuni materassi inservibili furono depositati sotto le finestre delle celle all’insaputa del contabile e quando si incendiarono causarono la morte di alcuni detenuti e il giudice condannò il contabile per la mancanza di controllo del materiale di cui era risponsabile !
[2] Spesso ho assistito, nelle mie gite di servizio nelle colonie agricole di Pianosa e di Gorgona, a vere e proprie discariche in discesa verso il mare con materiale e attrezzature ancora da dichiarare fuori uso e il contabile responsabile si chiedeva “come faccio” (fai le foto consigliavo io e le fai vedere al tecnico che deve convalidare il fuori uso !)