Sentenze della Cassazione e della Corte dei Conti

SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNE SENTENZE DELLA CASSAZIONE

E DELLA CORTE DEI CONTI

IN MATERIA DI CONTABILITA’ PENITENZIARIA

 


CASSAZIONE PENALE SENTENZA N.30798 DEL 21/6/56

Dal contemporaneo comportamento negligente dei funzionari (direttore e rag.capo) tenuti a curare che la gestione contabile dell’istituto carcerario sia distinta in due fasi (movimenti della cassa di riserva e movimenti della cassa corrente), deriva una comune responsabilità amministrativa.


DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 131 DEL 3/10/63

Responsabilità verso l’amministrazione, Direttore di stabilimento carcerario, omessa istituzione

della cassa di riserva

L’agente contabile può incorrere in responsabilità anche per danni prodottosi anteriormente alla sua gestione (come nell’ipotesi di confusione di gestione) o posteriormente, qualora con il suo comportamento colposo abbia reso possibile il perdurare di conseguenze dannose.

La cassa di riserva – nel sistema delle garanzie d’ordine contabile – ha la funzione di limitare il maneggio giornaliero dei fondi da parte del contabile, alle somme necessarie per le immediate esigenze; pertanto, in mancanza di essa, incombe al funzionario che deve fornire al contabile il numerario occorrente per le esigenze immediate il controllo preventivo e continuo di tali esigenze e della consistenza di cassa.

La norma del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari che impone l’adozione della cassa di riserva è tuttora operante; pertanto, incorre in responsabilità amministrativa il direttore di stabilimento di pena il quale, omettendo di istituire la cassa di riserva o di provvedere, nel difetto, ai necessari controlli, abbia consentito al contabile-cassiere resosi successivamente colpevole di ammanchi – l’esclusivo maneggio dell’intero denaro.

L ‘insufficienza di personale può costituire esimente da responsabilità per i danni all’erario soltanto ove sia di tale entità da integrare l’ipotesi della forza maggiore.


CASSAZIONE PENALE SENTENZA N.30550 DEL 22/6/68

Vi è responsabilità amministrativa per il danno derivato all’erario, a cui totale carico fu posta la mercede giornaliera, dall’impiego di detenuti in servizio per conto del Direttore e di altri funzionari della casa di pena.


CASSAZIONE SENTENZA N.30552 DEL 23/1/69

Dal contemporaneo comportamento negligente dei funzionari (direttore e ragioniere capo), tenuti a curare che la gestione contabile dello stabilimento carcerario sia distinta, come prescritto dalle norme di amministrazione e contabilità, in due fasi – movimento della cassa corrente e movimenti della cassa di riserva – deriva una comune responsabilità amministrativa.


CASSAZIONE PENALE N.300016 DEL 2/12/72

Il Direttore del carcere risponde a titolo amministrativo del deficiente andamento dei servizi del carcere, essendo a lui demandati precisi compiti di sorveglianza sull’espletamento dei servizi carcerari (nella specie per aver omesso di comunicare tempestivamente all’ufficio giudiziario competente l’avvenuta liberazione del detenuto, così determinando per l’intervenuta prescrizione, il mancato recupero del credito per il mantenimento in carcere.


PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N.638 DEL 30/4/85

A norma del R.D. 16 maggio 1920 n. 1908 (art. 618 e, in base al richiamo in esso contenuto, art. 605 e 612) i prezzi di vendita dei prodotti delle aziende agricole dell’Amministrazione penitenziaria vanno determinati, di regola, aggiungendo al costo di produzione una percentuale di utile pari almeno al dieci per cento. Tale percentuale può peraltro essere ridotta o addirittura esclusa ove sia necessario rendere il prezzo competitivo con quello praticato sul mercato ovvero ove sia necessario smaltire le giacenze di magazzino.

Non trovano invece fondamento giuridico ulteriori ribassi non motivati da ragioni di economicità della gestione aziendale.


CORTE DEI CONTI DECISIONE N.90 DELL’1/6/87

Va affermata la responsabilità amministrativa del direttore per le gravi manchevolezze nella modalità di custodia di un detenuto pericoloso e favorito da una serie di agevolazioni che ne hanno reso possibile l’evasione.

In caso di evasione da un istituto penitenziario, resa possibile da comportamento colposo di addetti alla custodia, va escluso il risarcimento del danno morale per il discredito che l’episodio ha arrecato alla P.A. ed all’amministrazione carceraria in particolare.


SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N.247 DEL 23/7/90

Le spese sostenute dall’amministrazione penitenziaria in conseguenza dell’inosservanza della normativa in materia di esecuzione in economia del servizio di mantenimento dei detenuti, non costituiscono danno erariale, ove il servizio stesso si sia svolto nel periodo iniziale di funzionamento dell’istituto penitenziario, con conseguente incertezza sul numero dei detenuti, impossibilità di formulare previsioni di lungo periodo ed assegnazione non organica al carcere di nuova istituzione di personale di custodia. (Fattispecie di acquisto di generi vittuari diversi da quelli inclusi nella tabella ministeriale ).


CASSAZIONE SEZ. V

sentenza n. 3319 del 7 aprile 1993

Poiché le annotazioni sul registro dei bollettini mod. 4 concernenti il peculio dei detenuti hanno la finalità di provare che durante il periodo di detenzione il denaro del recluso non è nella diretta disponibilità di costui, ma è tenuto in deposito dalla direzione dell’istituto, acquistano rilevanza le circostanze relative alla persona che effettua i versamenti e alla data in cui questi avvengano, con la conseguenza che la falsità in ordine a tali circostanze incide direttamente sulla funzione probatoria dell’annotazione sul bollettario e integra il reato di cui all’art. 479 del codice penale (falsità ideologica).


CONSIGLIO DI STATO DECISIONE N.977 DEL 29/11/1995

Dall’interpetrazione sistematica degli art. 728 e 734 del regolamento di contabilità carceraria e dell’art. 301 del regolamento penitenziario si evince che il Direttore dell’istituto di pena ha un dovere di controllo su tutti i settori del servizio carcerario, ivi compreso quello contabile, per cui assume una responsabilità personale e diretta concorrente con quella del rag. Capo, per gli ordini di pagamento che egli stesso firma. Pertanto, legittimamente al predetto Direttore viene erogata una sanzione disciplinare per fatti commessi nell’esercizio di tale funzione.


DECISIONE CORTE DEI CONTI, SEZIONE CONTROLLO

REGIONE SARDEGNA N.156 DEL 3/5/96

Deve essere esclusa la dichiarazione di regolarità del rendiconto amministrativo presentato da funzionario delegato, dal quale emerga un prelevamento in contanti palesemente eccessivo rispetto alle necessità di servizio e comunque un versamento in tesoreria delle somme non utilizzate oltre il perentorio termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello scaduto.


CORTE DEI CONTI, SEZIONE CONTROLLO REGIONE SARDEGNA

decisione n..166 del 12/3/1997

E’ illegittima la spesa effettuata dal direttore di casa circondariale, in qualità di funzionario delegato, per rimborso ai dipendenti dei costi sostenuti per la frequenza dell’asilo nido dei propri figli (art. 12 della legge 395/90).


DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONE VENETO

 Sentenza n.15 del  15/1/1999

In ipotesi di responsabilità amministrativa per aver trascurato di adottare ed osservare le misure volte a garantire l’ordine e la sicurezza negli istituti di pena, favorendo così l’evasione di reclusi, il danno è costituito dalle spese sostenute dalla Pubblica amministrazione per la cattura degli evasi (impiego di automezzi, natanti, elicotteri e strumenti vari, compensi per lavoro straordinario, spese per missioni in territorio nazionale ed estero, spese per alloggio), con esclusione delle competenze stipendiali, in quanto emolumenti comunque da erogare.

Il danno all’immagine di un ente, risolvendosi nel nocumento patrimoniale, sia pure indiretto, derivante dai costi da sostenere per il recupero della credibilità ed affidabilità, ha natura patrimoniale; e,pertanto, in tal caso sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, anche se il fatto non ha rilevanza penale ed indipendentemente dal contestuale verificarsi di altri danni patrimoniali.

La perdita di credibilità ed affidabilità di una amministrazione pubblica si risolve in una riduzione di entrate o nell’assunzione di costi aggiuntivi per l’azione promozionale volta al ripristino della propria immagine ovvero, ancora, nel trasferimento della domanda di servizi verso il settore privato con maggiori oneri per l’erario, solo quando l’ente fornisca servizi in condizioni di concorrenza con altre amministrazioni pubbliche o strutture private; e, pertanto, il nocumento all’immagine dell’istituzione carceraria per l’avvenuta evasione di alcuni reclusi non costituisce danno cosiddetto non patrimoniale risarcibile.


CASSAZIONE PENALE – SEZ. VI

Sentenza n. 4114 dell ’11/10/2001

Integra il delitto di peculato la condotta dell’addetto all’ufficio matricola di un istituto penitenziario, il quale consegna a persona non legittimata un bene (orologio) depositato da un detenuti, in quanto nel disporre della cosa in modo illecito, pone in essere un atto appropriativi realizzando l’inversione del possesso.


DECISIONE CORTE DEI CONTI – SEZ. 1 CENTRALE

Sentenza del 29/7/2002 n..260

Se avvenuta al di fuori di un’effettiva necessità, la sostituzione, in luogo della riparazione, dell’impianto di riscaldamento di alloggi di servizio nella circostanza, assegnati dall’amministrazione penitenziaria ai dirigenti di un istituto di prevenzione e pena -modifica la normale ripartizione delle spese di manutenzione fra assegnatari e amministrazione concedente, nel senso che pone -di fatto -a carico dell’amministrazione ogni tipo di manutenzione, violando -nella circostanza- specifiche istruzioni ministeriali e cagionando un danno ingiusto addebitabile, a titolo di colpa grave, ai funzionari che tale tipo di manutenzione abbiano disposto.


DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. I DI APPELLO

Sentenza n. 420 del 29 novembre 2002

Giudizio di responsabilità -Direttore casa circondariale -Utilizzo autovettura servizio blindata -Colpa grave. Non sussistenza .Fattispecie.

Sul presupposto di specifiche prerogative quali l’art. 5 del d.lg. n. 472 del 1997, nel testo sostituito dall’art. 2 del d.lg. n. 203 del 1998 oppure l’art. 2 della legge n. 117 del 1988, l’inosservanza del minimo di diligenza, la prevedibilità e prevenibilità dell’evento dannoso, la cura sconsiderata e arbitraria degli interessi pubblici; il grave disinteresse nell’espletamento delle funzioni, la totale negligenza nella fase dell’esame del fatto e dell’applicazione del diritto, la macroscopica deviazione dal modello di condotta connesso alla funzione, la sprezzante trascuratezza dei doveri di ufficio resa ostensiva attraverso un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare noncuranza degli interessi pubblici.

Non sussistono le caratteristiche sintomatiche della colpa grave nel comportamento di un direttore di casa circondariale che utilizza autovettura blindata a lui assegnata in relazione alle improrogabili necessità rappresentate dalla direzione circondariale medesima essendo all’epoca, per l’uso di tali autovetture, prevista genericamente la loro destinazione al servizio di protezione per gli operatori in particolari posizioni di pericolo.


CORTE DEI CONTI -SEZIONE GIURISDIZIONALE

REGIONE LAZIO

Decisione n..111 del 21 gennaio 2003

Responsabilità – Cassieri e tesorieri – Di stabilimento di prevenzione e di pena – Mancato trasferimento a termine servizio di somme custodite in cassa corrente – Sussistenza

Il fatto penale altrui non scinde il rapporto di causalità con il comportamento negligente di chi per trascuratezza ha reso possibile l’azione delittuosa.

Integra gli estremi della colpa grave l’omesso trasferimento, quantomeno al termine del servizio, di un’ingente somma di denaro, di gran lunga eccedente il limite previsto dalla normativa, dei fondi che potevano essere custoditi nella cassa corrente di un istituto carcerario.

 


DECISIONE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA

CORTE DEI CONTI DELLA

REGIONE EMILIA ROMAGNA N.2026 DEL 25/9/2003

Costituisce danno erariale, illecitamente causato dal ragioniere capo di un istituto di prevenzione e pena, l’ingente ammanco verificatosi nel corso degli anni per omesso versamento dei proventi in tesoreria, duplicazione di titoli di spesa e di entrata, con fittizia contabilizzazione degli stessi; omissioni ed alterazioni nei versamenti dei tributi IRPEF, dei contributi INPS per i detenuti lavoranti ed i dipendenti civili e non di ruolo e dei contributi al SSN, erogazioni ingiustificate per anticipi e mercedi ai detenuti nell’ambito di convenzione di lavoro stipulata con un ente locale, omesso riversamento di somme eccedenti prelevate in contanti sulle aperture di credito al funzionario delegato.

Risponde, in concorso con il contabile responsabile di ammanco di ingenti somme a causa di irregolare gestione protrattasi negli anni, il direttore di istituto penitenziario, poichè questi, al vertice della struttura gerarchica dell’organizzazione del singolo istituto carcerario, deve, secondo la normativa di settore, sopraintendere a tutte indistintamente le parti del servizio, dare gli ordini opportuni, curare la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni, dei contratti, sorvegliare il modo con cui i funzionari e gli agenti, che da lui dipendono; adempiono ai loro doveri, vigilare su tutta la corrispondenza, sui registri, sulle scritturazioni e gli atti; sotto il profilo più specificamente contabile, deve, tra l’altro, autorizzare con la sua firma sui rispettivi registri ed ordini, le riscossioni, i pagamenti di danaro e i movimenti di entrata e di uscita, di carico e scarico delle materie; sorvegliare il movimento del denaro e dei valori nelle casse della direzione promovendo le operazioni di introduzione e di estrazione dei medesimi dalla cassa di riserva, e firmando con gli altri impiegati, detentori delle relative chiavi, il registro apposito.

Perpetra un illecito di responsabilità amministrativo-contabile il funzionario delegato che eroga i fondi mediante il prelievo dalle disponibilità esistenti sulle aperture di credito ricevute dag1i organi ordinatori primari (nel caso di specie Provveditore regionale od uffici centrali dell’amministrazione) senza curare l’esattezza delle liquidazioni e dei titoli di pagamento, così come la regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori, ed omette di compilare il registro delle spese eseguite con aperture di credito, di registrare i prelievi effettuati con buoni a proprio favore e le spese effettuate e gli estremi dei titoli dì pagamento, di rassegnare ogni sei mesi il rendiconto delle spese sostenute con i fondi prelevati sulle aperture di credito.

Costituiscono danno, per consuetudine definitoria individuato come danno all’immagine, ma più indicativamente assimilabile nella natura al civilistico “danno esistenziale”, per la lesione arrecata ai principì di cui all’art. 97 della Costituzione e dalla ragione d’essere degli apparati amministrativi, episodi di dolosa, concorsuale e continuativa violazione dei doveri dì ufficio, concretizzantesi in grave fattispecie di responsabilità amministrativa e prospettando accertate valenze penalistiche; in essi vi è certamente il danno cd. evento, ma anche quando le carte processuali ne danno compitezza probatoria, il danno conseguenza, ovvero rilevanti precipitati negativi dai comportamenti illeciti, conseguenze che fungono, oltre che da elemento indicatore dell”an” del nocumento, anche dall’indice di valutazione equitativa per la valutazione di quanto dovuto: e tali sono il vulnerato rilievo e delicatezza dell’attività svolta dall’amministrazione pubblica in questione, la posizione funzionale degli autori dell’illecito, tali da suscitare potenziali comportamenti emulativi o negligenza professionale, la significativa rilevante compromissione dell’efficienza dell’apparato, la necessità di onerosi interventi correttivi, la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell’opinione pubblica per effetto del “clamor fori” con fa risonanza negativa in seno alla collettività in cui opera, l’articolazione amministrativa oggetto di disfunzione”.

Corte dei conti

sezione giurisdizionale  Veneto

sentenza n.86 del 3/6/15

 

In mancanza della contestuale ricognizione dei beni[1] in contraddittorio tra i due contabili, quello uscente e quello subentrante, si determina la situazione di confusione della gestione da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale solidale di entrambi gli agenti in relazione ad eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nelle loro gestioni. Tuttavia, deve soggiungersi che la “… responsabilità solidale del contabile uscente e del contabile subentrante deve essere affermata quando, in ragione del mancato passaggio di consegne, vi sia incertezza sul periodo in cui il danno contestato si sia prodotto e, quindi, non sia possibile stabilire – attraverso altre fonti di prova – a quale gestione contabile risalgano la perdita o il deterioramento dei beni” (così Corte conti, Sez. 2^ di app., n. 710, del 1° dicembre 2014).

A mente dell’art. 41, 2° comma, del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, la Corte “…può condannare il contabile al rimborso delle spese di compilazione e di notificazione del conto compilato d’ufficio dall’amministrazione”, che in specie assommavano € 06.628,49 (di cui € 06.601,36, quali spese di compilazione, ed € 27,13, quali costi di notifica).

Ora, l’ostinato rifiuto della rag. …..alla compilazione del conto giudiziale, obbligo di cui la medesima era onerata per legge, per tutte le ragioni dianzi esposte, a fronte dello svolgimento, in fatto e in diritto, delle funzioni di contabile del materiale, non rinviene una sua valida giustificazione legittimante nell’asserita impossibilità di effettuare la ricognizione dei beni inventariati, preordinata al passaggio di consegne tra l’agente a materia cedente e quello subentrante, atteso che quest’ultimo poteva e doveva compilare il conto di pertinenza rappresentando nelle risultanze iniziali l’effettiva consistenza delle dotazioni strumentali e di beni come dalla stessa accertati, anche non in contraddittorio, con tutte le eventuali conseguenze in termini (di obblighi) restitutori, su chi avuto in carico risorse provenienti dal bilancio pubblico, non era in grado di rendere conto del modo legale in cui le aveva gestite (cfr. Corte Cost., sent. n. 292, del 25 luglio 2001).

Gli elenchi di materiale mancante, non perché indebitamente sottratto ma perché inservibile, appreso dagli ambienti ove era in uso e affastellato in luoghi chiusi di raccolta, che la rag. …risultava aver consegnato alla dott.ssa Gentile e da questa riportati nel corrispondente Modello 43, esitati nei successivi decreti di fuori uso del 18 settembre e 14 dicembre 2009, proposto dalla rag. ….cessante, dovevano indurre il contabile subentrante non tanto a non compilare il conto giudiziale della propria gestione, quanto ad elaborarlo con riporto del carico che alla stessa effettivamente risultava.

Di tal ché, il Collegio ravvisa di dover porre a carico della rag. …., e in favore del bilancio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, l’importo di € 600,00 a titolo di contributo per le spese di compilazione d’ufficio del conto giudiziale di sua pertinenza.

Le peculiarità del presente giudizio (tenuto conto che dall’esame della documentazione non è emerso, allo stato, alcun ammanco addebitabile agli agenti contabili a materia) inducono a disporre la compensazione delle spese a mente dell’art. 92 del c.p.c.

 

 

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA LIGURIA

SENTENZA N. 64 DEL 12/8/15

 

Non vi sono dubbi in merito alla sussistenza del danno all’immagine della P.A., inevitabilmente connesso ad una vicenda con le specifiche caratteristiche di quella in esame, nel corso della quale un pubblico funzionario, in posizione di responsabilità , ha anteposto il proprio interesse ad una relazione affettiva e sessuale con una detenuta, a quelli che erano i suoi doveri professionali e istituzionali. È ovvia la conseguente perdita di prestigio e di fiducia nella P.A. medesima, sia agli occhi dei consociati in generale, che di coloro che sono coinvolti nell’ambiente penitenziario, dal personale addetto ai detenuti.

In conclusione, non appare possibile la comparazione fra una prestazione personalissima, ottenuta nell’ambito di una vicenda di corruzione di pubblico funzionario che ha abusato della propria posizione istituzionale, e una prestazione volontaria che è oggetto di una transazione di natura commerciale (come tale, eventualmente, soggetta a imposizione fiscale).

Si ritiene pertanto di valutare, per le ragioni in precedenza esposte, il danno all’immagine in via equitativa, nella misura di € 50.000,00 comprensivi di rivalutazione monetaria, e si pronuncia sentenza di condanna al pagamento di detta somma, con interessi legali a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza.

 

 

 

CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale della Lombardia

Sentenza n. 178 del 15/10/15

 

La condotta antigiuridica degli odierni convenuti si sostanzierebbe nel fatto che questi “… per gli esercizi sub iudice, hanno effettuato consistenti prelevamenti in denaro contante, in aperta violazione di precise norme legislative privando così ingiustificatamente l’Amministrazione degli introiti derivanti dai relativi interessi remuneratori, che le sarebbero spettati se le somme non fossero state prelevate in maniera così massiccia, omettendo di presentare i relativi rendiconti nei termini di legge nonché di versare le relative rimanenze in Tesoreria …”.

La gravità della colpa, se non il dolo, può essere fondatamente ravvisata anche a fronte dell’ingente numero di omissioni o ritardi nella presentazione dei rendiconti imputabili ai convenuti, oltreché del ricorso a consistenti prelevamenti in contanti, verificatisi nel corso di un decennio, nonostante i richiami della locale Ragioneria e la precedente condanna degli stessi odierni convenuti da parte della Corte dei conti  … per vicende analoghe, che avrebbero dovuto esplicare quanto meno efficacia deterrente ed indurli al rispetto delle regole e della tempistica della rendicontazione e che comunque consentono di escludere l’occasionalità dell’omissione”.

 

 

CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale del Molise

Sentenza n. 7 del 30/1/17

 

Quand’anche l’Amministrazione della Giustizia abbia subito un pregiudizio patrimoniale per il mancato introito del canone dell’alloggio demaniale inutilizzato, quale conseguenza della omessa assunzione, da parte della direttrice della C.C. di …., delle iniziative amministrative e gestionali necessarie alla adeguata manutenzione e alla concessione onerosa dell’alloggio di servizio, il Collegio ritiene che nel caso di specie il comportamento omissivo della convenuta non assume la connotazione di una grave negligenza, e quindi nessuna colpa grave è ravvisabile nel comportamento della convenuta con riferimento ai fatti a lei contestati dalla Procura attrice con l’atto di citazione in epigrafe.

Come ha puntualmente rappresentato nelle deduzioni scritte e nel corso della audizione, infatti, la direttrice del carcere di L….. ha sempre tempestivamente informato il personale dell’istituto di …… della presenza di un alloggio concedibile a titolo oneroso, anche se tale comunicazione è stata effettuata attraverso avviso affisso in bacheca per alcuni mesi soltanto nel primo periodo, quando più rilevante è stata l’assegnazione di nuovo personale. Successivamente l’avviso in bacheca non è stato più affisso e l’informativa al personale è stata resa oralmente, nelle conferenze di servizio e individualmente dall’Ufficio Segreteria, in occasione dell’episodica assegnazione di nuove unità.

Pertanto, nei confronti dell’odierna convenuta non è configurabile la responsabilità amministrativa in relazione ai fatti a lei contestati dalla Procura attrice con l’atto di citazione in epigrafe, e che la stessa va, quindi, assolta dalla domanda attrice. Ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria attorea e l’assoluzione della convenuta da ogni addebito di responsabilità amministrativa in ordine ai fatti a lei contestati con l’atto di citazione in epigrafe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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